(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 28 luglio 1992)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
        Obbiettivi della valutazione dell'impatto ambientale
 
   1. Al fine di progettare  la  salute  umana,  contribuire  con  un
migliore   ambiente   alla   qualita'   della   vita,  provvedere  al
mantenimento della varieta' delle specie e conservare la capacita' di
riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di  vita  e
quindi  al  fine  di  evitare  fin  dall'inizio  danni ambientali, la
Provincia  autonoma  di  Bolzano,  in base alla propria competenza in
materia di urbanistica e piani  urbanistici,  tutela  del  paesaggio,
tutela  e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare,
opere pubbliche e nelle altre materie, di cui allo  statuto  speciale
per  il  Trentino-Alto  Adige,  attinenti  comunque  alla  protezione
dell'ambiente ed in attuazione della direttiva  del  Consiglio  delle
Comunita'  Europee  del  27  giugno  1985, concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinate attivita' pubbliche e private,
istituisce  con  la  presente  legge  la  procedura  di   Valutazione
dell'Impatto Ambientale (VIA).
   2.  La VIA consiste nella stima preventiva degli effetti rilevanti
diretti ed indiretti,  a  breve  e  lungo  termine,  che  l'eventuale
realizzazione  di  un'attivita'  di  cui  al comma 1 puo' determinare
sull'ecosistema o sul paesaggio interessato.
   3. La VIA individua, descrive  e  valuta  in  modo  appropriato  e
comparato   per   ciascun   caso  particolare  e  conformemente  alle
disposizioni della presente legge, gli effetti diretti  ed  indiretti
di un progetto sui seguenti fattori:
     a) l'uomo, la fauna e la flora;
     b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio;
     c) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a) e b);
     d) i beni materiali ed il patrimonio culturale.