(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 28 luglio 1992) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Obbiettivi della valutazione dell'impatto ambientale 1. Al fine di progettare la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualita' della vita, provvedere al mantenimento della varieta' delle specie e conservare la capacita' di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita e quindi al fine di evitare fin dall'inizio danni ambientali, la Provincia autonoma di Bolzano, in base alla propria competenza in materia di urbanistica e piani urbanistici, tutela del paesaggio, tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, opere pubbliche e nelle altre materie, di cui allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, attinenti comunque alla protezione dell'ambiente ed in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' Europee del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinate attivita' pubbliche e private, istituisce con la presente legge la procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA). 2. La VIA consiste nella stima preventiva degli effetti rilevanti diretti ed indiretti, a breve e lungo termine, che l'eventuale realizzazione di un'attivita' di cui al comma 1 puo' determinare sull'ecosistema o sul paesaggio interessato. 3. La VIA individua, descrive e valuta in modo appropriato e comparato per ciascun caso particolare e conformemente alle disposizioni della presente legge, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sui seguenti fattori: a) l'uomo, la fauna e la flora; b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio; c) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a) e b); d) i beni materiali ed il patrimonio culturale.